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Agenzia Elefante Nero

Assicurazioni - Pratiche - Immobiliare
via Nicesolo,2
30021 Caorle (VE)

Tel / Fax +39 0421 212197
web: http://www.elefantenero.com
e-mail : info@elefantenero.com



CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI AGENTE IMMOBILIARE

PREMESSO

CHE l'Agente immobiliare è un libero professionista che, in piena libertà, autonomia e indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, opera come intermediario nella compravendita e nella locazione di beni immobili, nonché nella cessione e rilievo di aziende, offrendo servizi ad esse connessi e percependo per la propria attività un equo compenso di mediazione.
CHE l'iscrizione nel ruolo mediatori è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio delle attività di agente immobiliare;
CHE l'agente immobiliare nella sua attività professionale, si ispira a principi morali attiad offrire una prestazione corretta evitando tutte quelle attività che violano i principi di lealtà, fedeltà e diligenza;
CHE l'agente immobiliare nell'agire secondo le leggi che regolano la propria professione, deve evitare qualsiasi equivoco al fine di raggiungere il contemperamento degli stessi interessi delle parti;
CHE nello svolgimento della propria attività professionale l'Agente Immobiliare deve rispettare il segreto professionale previsto dalla legge;
CHE l'Agente Immobliare, titolare di Agenzia, è tenuto a richiedere e far rispettare il segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale;
CHE l'Agente immobiliare ha l'obbligo di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo ai seminari di studi, incontri e conferenze, al fine di offrire una prestazione sempre più qualificata quale si addice ad un valente professionista;
CHE le presenti regole di comportamento sono vincolanti per tutti coloro che esercitano la professione di agente immobiliare e che ottengono l'iscrizione alla F.I.A.I.P. Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali.
Premesso quanto sopra, parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamente vengono suddivise in tre parti ciasuna riguardante: i rapporti con il pubblico, con la clientela e con i colleghi.

RAPPORTI CON IL PUBBLICO
Art. 1
L'agente immobiliare deve conoscere il mercato immobiliare e la sua evoluzione nonchè le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che nonpossa svolgere con adeguata competenza.
Art. 2
L'agente immobiliare, per ogni incarico acquisito, deve raccogliere ogni elemento utile all'affare al fine di non venire meno alla propria funzione sociale.
Art. 3
L'agente immobiliare deve sempre spendere il proprio nome.
Art. 4
L'agente immobiliare, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito l'incarico, può sottacere il nome di questa fino al momento della conclusione dell'affare.
Art. 5
L'agente immobiliare deve operare preferibilmente in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definiscano il tipo di prestazione, l'ammontare della provvigione, l'eventuale rimborso delle spese e le altre condizioni dell'affare, il tutto in conformità alla Legge 52 del 6 febbraio 1996.
Art. 6
I compensi dovranno essere pattuiti in anticipo ed il loro ammontare dovrà risultare preferibilmente ad un atto sottoscritto dalle parti; in mancanza si farà riferimento agli Usi e Consuetudini raccolti dalla Camera di Commercio.
Art. 7
L'agente immobiliare non dovrà confondere il proprio patrimonio con il denaro o titoli ricevuti dai Clienti a titolo di deposito fiduciario gratuito.

RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art. 8
L'incarico, anche se irrevocabile, dovrà essere definito nel tempo.
Art. 9
E' preferibile che l'Agente Immobiliare riceva l'incarico in forma esclusiva al fine di non entrare in conflitto con altri Agenti Immobiliare.
Art. 10
Effettuata la valutazione dell'Immobile o dell'azienda e stabilite le condizioni essenziali dell'incarico con la parte venditrice, locatice o cedente qualora L'agente immobiliare reperisca più persone interessate a concludere l'affare, dovrà portare a conoscenza dell'incaricatrice tutte le persone ricevute.
Art. 11
Dopo aver stabilito e concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all'acquisto, alla locazione o al rilievo dell'azienda, L'agente immobiliare non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto alle stesse condizioni o a condizioni diverse dino ad esaurimento, positivo o negativo, della trattativa iniziata.
Art. 12
Quando l'agente immobiliare intenda concludere per se l'affare per il quale è stato incaricato, deve immediatamente informare di ciò il Cliente, parimenti nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare, deve rendere nota questa circostanza. In entrambi i casi non dovrà percepire alcun compenso di mediazione.
Art. 13
L'agente immobiliare incaricato di amministrare o gesire beni che potranno essere oggetto di futura compravendita o locazione deve concordare preventivamente l'ammontare del suo compenso per questa specifica attività e non può incassare alcuna somma da terzi senza preventiva autorizzazione scritta.
Art. 14
L'agente immobliare deve accettare l'incarico di valutare un bene solo nei limiti della propria esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere personalmente dovrà assicurarsi la collaborazione di un professionista di settore scelto in accordo con il Cliente.
Art. 15
L'agente immobiliare deve valutare con attenzione l'incarico che gli viene conferito e deve informare il Cliente in ordine a tutte le difficoltà e condizioni dell'affare

RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 16
E' escluso ogni rapporto professionale con Agenti abusivi.
Art. 17
L'agente immobiliare deve comportarsi, nei confronti dei colleghi, con lealtà, evitando con il proprio comportamento di procurarsi i vantaggi a danno dei colleghi.
Art. 18
L'agente immobiliare deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti o pareri sull'attività professionale di un collega e, in particolare, sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità.
Art. 19
L'agente immobiliare, se non espressamente autorizzato, deve rifiutare la collaborazione di persone legate da un rapporto societario o di dipendenza con un collega.
Art. 20
In caso di incarico congiunto, fatta salva diversa espressa pattuizione, la provvigione, per l'opera prestata, dovrà essere suddivisa tra i due agenti in rapporto all'opera prestata da ciascuno.
Art. 21
Quando alla conclusione di un affare concorrono più agenti,la provvigione dovrà essere suddivisa tra loro in accordi intervenuti o, in mancanza, in base agli Usi e Consuetudini locali e in rapporto all'opera prestata da ciascuno.
Art. 22
L'agente immobiliare dovrà astenersi dall'affiggere propri cartelli pubblicitari nell'immobile possibile oggetto di compravendita qualora nel medesimo luogo siano già stati esposti cartelli pubblicitari da parte di un altro agente, a meno che non risulti chiaramente dal testo del cartello la diversità dell'affare offerto. L'apposizione dei cartelli pubblicitari deve essere comunque sempre autorizzata dal Cliente.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
L'agente immobiliare non deve registrare una conversazione telefonica con un collega. La registrazione, nel corso di una riunione, può essere consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. Non devono essere rese pubbliche le corrispondenze tra colleghi qualificate riservate e/o personali.
Art. 25
Il principio di lealtà, alla base dei rapporti fra colleghi, deve intendersi esteso anche ai rapporti con la Federazione, tanto a livello nazionale che locale,alla quale l'agente immobiliare dovrà prestare la sua collaborazione.
Art. 26
Qualora sorgano divergenze o contrasti tra Agenti immobiliari, questi dovranno essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite gli organi provinciali della FIAIP e fatta salva la competenza del Collegio dei Probiviri.
Art. 27
L'agente immobiliare italiano è soggetto alle presenti norme deontologiche nonché alle norme deontologiche del Paese estero in cui si trovi eventualmente a svolgere l'attività professionale, oltre alle norme del Codice Deontologico e alle regole di comportamento della Federazione Europea degli Agenti Immobiliari a cui la FIAIP aderisce.